1)
Premessa. Nozione di pacchetto turistico
2) Disposizioni normative e Disciplina
applicabile
3) Prenotazioni
4) Pagamenti
5) Prezzo
6) Recesso del consumatore
7) Annullamento del pacchetto turistico
8) Modifiche essenziali del contratto
da parte dell’operatore
9) Modifiche dopo la partenza
10) Sostituzioni
11) Obblighi dei partecipanti
12) Classificazione alberghiera
13) Regime di responsabilità
14) Limiti del risarcimento
15) Obbligo di assistenza
16) Reclami e denunce
17) Assicurazione contro le spese di annullamento
e di rimpatrio
18) Fondo di Garanzia
19) Clausola compromissoria
D ) Tutela sulla privacy
F ) Trattamento dei dati personali
ADDENDUM
A) Disposizioni normative
B) Condizioni di contratto
C) Recesso del consumatore
D) Informativa e consenso ai sensi della Legge 675/1996
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1)
Premessa. Nozione di pacchetto turistico - Ai sensi dell’art.
2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 attuativo della
Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario,
e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2) Disposizioni normative e Disciplina
applicabile - Il contratto avente ad oggetto la vendita
di pacchetti turistici, è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore viaggiatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, è altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977
n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal sovracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente
a oggetto l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita
di servizi turistici singolarmente considerati è regolato
oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, anche
dalle clausole particolari convenute nella documentazione consegnata
al viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle
convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa
interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione.
3) Prenotazioni - La prenotazione
potrà effettuarsi solo in seguito ad accettazione da parte
del consumatore delle presenti condizioni generali. L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata all’effettuazione
del relativo pagamento, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento e nel luogo (sito in Piazzetta Funno 8 –
80074 Casamicciola Terme ) dal quale l’organizzatore invierà
voucher di scambio anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli
dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite,
o indicate nei relativi documenti di viaggio, dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) Pagamenti - Il consumatore
provvederà a versare l’intero ammontare in unica soluzione
nelle modalità indicate nella scheda di prenotazione, e,
in ogni caso, entro e non oltre le 8 (otto) ore lavorative successive
all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione del
pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola risolutiva
espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto
salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Agenzia
di viaggio venditrice e dall’Organizzatore.
5) Prezzo - Il prezzo del
pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei soggiorni e/o di servizi
turistici singolarmente considerati è indicato per ogni offerta
e nella scheda offerte/prenotazioni. Altri oneri posti a carico
del viaggiatore, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco, andranno
sempre specificate nelle note e nei dettagli dell’offerta.
6) Recesso del consumatore -
Travellero sito web della "Green Flash Tour", Tour Operator con regolare licenza Aut. Reg. Campania Cat. a/b ill. n° 406/2002, considerando la tempistica e le modalità con
cui opera, non prevede né accetta alcun tipo di annullamento
del viaggio e per nessun motivo, neanche di carattere eccezionale,
non rimborserà la cifra, o parte di essa, versata per l’acquisto
del viaggio.
7) Annullamento del pacchetto turistico
- Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto
del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, sempre che
l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.
8) Modifiche essenziali del contratto
da parte dell’operatore - Prima della partenza l’operatore
può modificare in modo significativo uno o più elementi
essenziali del contratto dandone immediata comunicazione al consumatore
indicando il tipo di modifica. In considerazione della prassi che
sia per ragioni tecniche operative che commerciali le Compagnie
aeree si riservano la facoltà di modificare gli orari e gli
operativi di volo, nonché il tipo e la Compagnia titolare
dei mezzi utilizzati, specialmente per i voli speciali ITC, Travellero,
appena ricevutane la comunicazione dall’organizzatore, s’impegna
a comunicare immediatamente al consumatore le modifiche, qualora
le stesse compromettano nella sostanza la fruizione oppure la qualità
del servizio convenuto. In virtù della suddetta prassi, e
al fine di evitare casi di mancata ricezione della comunicazione
della modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore,
questo stesso è tenuto a contattare Travellero 24 ore prima
della partenza per apprendere di eventuali modifiche.
9) Modifiche dopo la partenza
- L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale del contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto
a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) Sostituzioni - Travellero,
considerando la tempistica e le modalità con cui opera, ed
eccetto per i voli di linea, prevede per ogni cessione o sostituzione
del viaggiatore un rimborso spese di Euro 52,00 (cinquantadue/00),
a carico dello stesso viaggiatore. Resta chiaro che, qualora si
registrasse una cessione, il nominativo e le generalità del
cessionario, come quelle del nuovo viaggiatore, devono essere tempestivamente
segnalate alla Travellero, che se ne riserva l’accettazione
in base ai termini in cui è stata presentata la richiesta.
11) Obblighi dei partecipanti
- I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione.
12) Classificazione alberghiera
- La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è
stabilità dall’organizzatore in base a propri criteri
di valutazione degli standard di qualità.
13) Regime di responsabilità
- L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate. Travellero, inoltre, è responsabile, per la
riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente
dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante
la loro trasmissione.
14) Limiti del risarcimento
- Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità,
sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962
sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui
agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del
1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli
alla persona non può superare l’importo di “5.000
Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art.
13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni
dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti
le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore,
si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto
uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
15) Obbligo di
assistenza - L’organizzatore è tenuto a prestare
le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore
non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento
da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
16) Reclami e denunce - Il
consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2
D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all’organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto
turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione
o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se
non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del
previsto rientro presso la località di partenza. Qualora
i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni
turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza
richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta
ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore,
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo
in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
17) Assicurazione contro le spese
di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese
nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie.
18) Fondo di Garanzia -
è prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio
dei ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95,
in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.
21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
19) Clausola compromissoria
- Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà
essere previsto che le controversie insorgenti dall’applicazione,
interpretazione ed esecuzione del contratto siano rimesse al giudizio
di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali due nominati
uno per ciascuna delle due parti in causa, entro e non oltre 30
giorni dalla relativa richiesta; il terzo arbitro, con funzioni
di Presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri
già designati, o in mancanza d’accordo, dal Presidente
del Tribunale di Napoli. La sede del collegio arbitrale, che ha
sede stabilita in Napoli, deciderà ritualmente e secondo
diritto, con lodo inappellabile, depositato entro 90 giorni dalla
costituzione della terna arbitrale, previo eventuale tentativo di
conciliazione.
ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di
singoli servizi turistici.
A) Disposizioni normative - Il
contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da 17
a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) Condizioni di contratto - A
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art. 8; art.
9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
C) Recesso del consumatore - Travellero,
considerando la tempistica e le modalità con cui opera, non
prevede né accetta alcun tipo di annullamento del viaggio
e per nessun motivo, neanche di carattere eccezionale, rimborserà
la cifra, o parte di essa, versata per l’acquisto del viaggio,
e/o del solo servizio di trasporto, e/o del solo soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico.
D) Informativa e consenso ai sensi della
Legge 675/1996 - La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha
la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale.
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità
e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato
sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento
dei dati, per i quali da parte della nostra Società le viene
chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi
di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti.
Desideriamo informarla che i dati raccolti al momento della registrazione
vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici
per i trattamenti previsti dalla legge 675/1996, e per le seguenti
finalità:
- trattamento per fornire i servizi
oggetto del contratto:
- elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- predisposizione del registro dei collegamenti.
Titolare del trattamento dei
suoi dati personali è Travellero by Ischiatravelweb. con
sede legale in Via Piazzetta Funno, 8 - 80074 Casamicciola Treme
(NA). La informiamo inoltre che sono stati nominati responsabili
ai fini e ai sensi dell'art. 8 ex L.675/96 i seguenti soggetti per
le finalità di seguito indicate:
- Vincenzo Mennella, domiciliato,
per la carica che ricopre (Direttore Comunicazione), presso la Travellero
Company., per finalità di gestione degli abbonati, dei potenziali
abbonati, anche in relazione a eventuali concorsi a premi;
- Antonio Iervolino, domiciliato,
per la carica che ricopre (Amministratore Sistemi), presso la Travellero
Company., per la finalità di consentire gli indispensabili
e corretti accessi alla banca dati della Società.
Art. 13 Legge 675/1996 (Diritti
dell’interessato)
F) In
relazione al trattamento dei dati personali l’interessato
ha diritto: di conoscere mediante accesso gratuito al registro di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera (a), l’esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere informato
su quanto indicato all’art. 7 comma 4, lettere a), b) e h);
di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e della finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati; l’attestazione che
le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo
le modalità e dentro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all’articolo 33, comma 3.I diritti di cui al comma 1 riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme
le norme sul segreto personale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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